Sez. 1, Sentenza n. 2800 del 24/11/1966 (Rv. 325336 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE NOTIFICATO A SOGGETTO NON LEGITTIMATO A RAPPRESENTARE LA CONTROPARTE - NECESSITA - FATTISPECIE IN TEMA DI FALLIMENTO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE NOTIFICATO A SOGGETTO NON LEGITTIMATO A RAPPRESENTARE LA CONTROPARTE - NECESSITA - FATTISPECIE IN TEMA DI FALLIMENTO.*
E inammissibile il ricorso per Cassazione notificato ad un soggetto che non risulta legittimato a rappresentare la parte, contro cui l'impugnazione e diretta, se questa non si costituisca in giudizio. (nella specie, un'amministrazione fallimentare, parte nel processo, era stata, nei gradi di merito, rappresentata da un determinato curatore, ed il ricorso per Cassazione, diretto contro quell'amministrazione, era stato invece notificato ad altro soggetto, di cui non era stato in alcun modo provato dinanzi alla suprema Corte la qualita di nuovo curatore del fallimento).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)