Sez. 3, Sentenza n. 16937 del 25/07/2006 (Rv. 591759 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Notificazione del controricorso per cassazione nei confronti di ricorrente inabilitato - Validità - Presupposti - Notificazione di detto atto processuale anche presso il curatore dell'incapace - Necessità - Insussistenza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE
In tema di impugnazione, l'assenso fornito dal curatore di un soggetto inabilitato all'impugnazione della sentenza esaurisce l'attività demandata all'organo di protezione dell'incapace, che, nel manifestare la propria volontà, si rende parte di un atto unilaterale complesso "a complessità disuguale", con la conseguenza che la sostanziale unicità dell'atto e la incontestata elezione di domicilio compiuta dal ricorrente in cassazione presso il proprio difensore nel giudizio di legittimità rendono del tutto valida ed efficace la notifica del controricorso effettuata in detto domicilio, senza necessità della sua notificazione anche presso il curatore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 424, Cod. Civ. art. 427, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)