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Sez. 1, Sentenza n. 572 del 02/03/1973 (Rv. 362637 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - GIUDIZIO DI APPELLO - CONTRASTO TRA LE CONSULENZE - ADESIONE AD UNA CONSULENZA - CONFUTAZIONE IMPLICITA DELLA CONSULENZA CONTRASTANTE.*
Stato
decisa il 1973-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362637-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - GIUDIZIO DI APPELLO - CONTRASTO TRA LE CONSULENZE - ADESIONE AD UNA CONSULENZA - CONFUTAZIONE IMPLICITA DELLA CONSULENZA CONTRASTANTE.*

Quando il giudice di secondo grado ritiene di dover uniformare la propria decisione al parere di uno dei consulenti che dipenda da quello di un altro, non e tenuto a compiere una previa analitica confutazione dei rilievi e degli argomenti posti a sostegno delle proprie conclusioni dal tecnico dal quale dissente, dovendo tale confutazione ritenersi implicita nell'aver uniformato la pronuncia alle conclusioni poste a sostegno della consulenza accolta. (Conf 1371/71, mass n 351622).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)