Sez. 1, Sentenza n. 572 del 02/03/1973 (Rv. 362637 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - GIUDIZIO DI APPELLO - CONTRASTO TRA LE CONSULENZE - ADESIONE AD UNA CONSULENZA - CONFUTAZIONE IMPLICITA DELLA CONSULENZA CONTRASTANTE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - GIUDIZIO DI APPELLO - CONTRASTO TRA LE CONSULENZE - ADESIONE AD UNA CONSULENZA - CONFUTAZIONE IMPLICITA DELLA CONSULENZA CONTRASTANTE.*
Quando il giudice di secondo grado ritiene di dover uniformare la propria decisione al parere di uno dei consulenti che dipenda da quello di un altro, non e tenuto a compiere una previa analitica confutazione dei rilievi e degli argomenti posti a sostegno delle proprie conclusioni dal tecnico dal quale dissente, dovendo tale confutazione ritenersi implicita nell'aver uniformato la pronuncia alle conclusioni poste a sostegno della consulenza accolta. (Conf 1371/71, mass n 351622).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)