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Sez. 2, Sentenza n. 1371 del 12/05/1971 (Rv. 351622 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - GIUDIZIO DI APPELLO - DIVERGENZA TRA LE CONCLUSIONI DEI CONSULENTI- ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DI UN CONSULENTE - ANALITICA CONFUTAZIONE DELLE CONTRARIE CONCLUSIONI DELL'ALTRO CONSULENTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351622-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - GIUDIZIO DI APPELLO - DIVERGENZA TRA LE CONCLUSIONI DEI CONSULENTI- ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DI UN CONSULENTE - ANALITICA CONFUTAZIONE DELLE CONTRARIE CONCLUSIONI DELL'ALTRO CONSULENTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Allorquando il giudice di secondo grado ritiene di dover uniformare la propria decisione al parere di uno dei consulenti che diverga da quello di un altro, non e tenuto a compiere una previa analitica confutazione dei rilievi e degli argomenti posti a sostegno delle proprie conclusioni dal tecnico dal quale dissente, dovendo tale confutazione ritenersi implicita nell'avere uniformato la pronuncia alle conclusioni poste a sostegno della consulenza accolta. (V 2007'69, mass n 341235).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)