Sez. 5 - , Ordinanza n. 268 del 05/01/2022 (Rv. 663598 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE | Processo tributario - Proposizione del ricorso di primo grado - Sciopero del personale dell’Ufficio Postale - Conseguenze - Rimessione in termini - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di rimessione in termini di cui all'art. 153 c.p.c. (art. 184-bis c.p.c., prima della l. n. 69 del 2009), che trova applicazione anche al processo tributario, sempre che la richiesta sia tempestiva e corredata di una adeguata dimostrazione dell'assolutezza dell'impedimento, non sussistono i requisiti della causalità e della assolutezza dell'impedimento, tali da giustificare la tardività della proposizione del ricorso originario del contribuente, nell'ipotesi di chiusura dell'ufficio postale nell'ultimo giorno utile per effettuare la notifica, a causa dello sciopero del personale, poiché nel rito speciale tributario il contribuente può effettuare la notifica del ricorso di primo grado anche mediante consegna diretta alla Agenzia delle entrate, all'impiegato addetto, che ne rilascia ricevuta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)