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Sez. 5 - , Sentenza n. 11029 del 26/04/2023 (Rv. 667617 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. - Requisiti - Fatto ostativo esterno alla volontà della parte - Immediatezza della reazione - Rigoroso sindacato del giudice tributario di merito - Ragioni. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667617-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE

La rimessione in termini di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone due elementi e, cioè, l'esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte (non determinato da quest'ultima) e l'immediata reazione al manifestarsi della necessità di svolgere l'attività processuale ormai preclusa; conseguentemente, anche in ragione dei caratteri di celerità ed immediatezza che contraddistinguono il processo tributario, l'istanza di rimessione in termini (nello specifico, la "scusabilità" dell'errore) dev'essere sottoposta a un vaglio particolarmente severo da parte del giudice tributario di merito, evitando che sia impiegata come espediente processuale per rimediare all'inosservanza di un termine decadenziale espressamente previsto dalla legge.

Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)