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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 79 del 1964

Decisione
decisa il 1964-10-23, depositata il 1964-11-12
ECLI
ECLI:IT:COST:1964:79
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 2217

  • Giudizio incidentale di legittimità costituzionale
  • Contratti collettivi di lavoro provinciali integrativi
  • Necessità di una apposita pronuncia di illegittimità costituzionale
  • Lavoro
  • Contratti collettivi
  • Minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori appartenenti ad una medesima categoria
  • Lavoratori addetti alle industrie edili ed affini
  • Obbligatorietà erga omnes delle casse edili
  • Illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865 per la parte in cui dichiara obbligatorie le clausole 5 e 7 dell'accordo di lavoro 2 ottobre 1959 per la provincia di napoli.
Leggi la massima
L'annullamento effettuato con la sentenza n. 129 del 1963 della parte del D.P.R. 14 luglio 1960 n. 1032, che estendeva ai lavoratori non iscritti ai sindacati stipulanti l'articolo 62 del contratto collettivo nazionale disciplinante l'istituzione e il funzionamento della casse edili, non ha fatto di per sé cadere anche le clausole di tutti i contratti integrativi provinciali emesse sulla base del medesimo articolo, che si limita a conferire il potere di istituire, laddove possibile, le Casse; per cui trattandosi di norme diverse si rende necessaria una apposita pronuncia di illegittimità costituzionale per ogni contratto collettivo provinciale. È costituzionalmente illegittimo l'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961 n. 865 per la parte in cui dichiara obbligatoria erga omnes la clausola 7 dell'accordo di lavoro 2 ottobre 1959 relativa alla costituzione di una Cassa edile per la provincia di Napoli, nonché la clausola 5 del medesimo accordo nella parte in cui dispone il versamento dei contributi alla Cassa, in relazione all'art. 1 legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

Norme impugnate

  • d.P.R. 9 maggio 1961, n. 865

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, promosso con ordinanza emessa il 1 aprile 1964 dal Pretore di Casoria nel procedimento penale a carico di Bifulco Umberto, iscritta al n. 67 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 126 del 23 maggio 1964. Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione del Giudice Costantino Mortati.
Nel corso di un processo penale avanti il Pretore di Casoria a carico di Bifulco Umberto, imputato del reato previsto dall'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per non avere provveduto ad accantonare presso la Cassa edile per la Provincia di Napoli, costituita con il contratto integrativo provinciale del 2 ottobre 1959, le somme relative al trattamento economico dovute al personale da lui dipendente per ferie non godute, gratifica natalizia e festività, nonché i relativi contributi paritetici per il funzionamento della Cassa stessa per n. 38 lavoratori previsto dalla clausola 7 del contratto stesso, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'articolo per ultimo richiamato, in relazione all'art. 76 della Costituzione perché viziata per eccesso della delega conferita con la legge su menzionata. Il Pretore, constatata la rilevanza della questione sollevata e la sua non manifesta infondatezza, provvedeva in data 1 aprile 1964 ad emettere, previa sospensione del giudizio, ordinanza di rinvio a questa Corte. L'ordinanza debitamente notificata e comunicata è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 126 del 23 maggio 1964. Nessuna delle parti si è costituita avanti alla Corte e pertanto il giudizio, ai sensi dell'art. 9 delle Norme integrative 16 marzo 1956, si è svolto in camera di consiglio. Questa Corte, con sentenza 13 luglio 1963, n. 129, ha statuito che gli artt. 1 e 4 della legge 14 luglio 1959, n. 741, nell'imporre al Governo di uniformarsi, nell'esercizio del potere delegato ad esso conferito, a tutte le clausole dei contratti collettivi, nonché dei contratti integrativi stipulati dalle associazioni sindacali, non ha inteso includere quelle fra esse che rendono obbligatori, anche per i non appartenenti alle associazioni stipulanti, l'obbligo dell'iscrizione alle Casse edili, istituite per gestire i contributi dovuti ai lavoratori edili a titolo di compenso per gratifiche, ferie e festività, nonché per prestazioni previdenziali e assistenziali, ed ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende obbligatori per tutti i lavoratori edili gli artt. 34 (per il riferimento alle Casse edili ivi contenute) e 62 (che disciplina l'istituzione e il funzionamento di tali Casse) del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 relativo a detti lavoratori, o conseguentemente l'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per la parte in cui rende obbligatoria l'iscrizione alla Cassa edile costituita con l'art. 6 del contratto collettivo integrativo per la Provincia di Salerno, che veniva in considerazione nella vertenza decisa con quella sentenza. Nella specie il D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, denunciato dall'ordinanza in esame, rende obbligatorio l'accordo collettivo stipulato per la Provincia di Napoli il 2 ottobre 1959 fra le associazioni di imprenditori e di lavoratori edili, in ogni sua parte, e perciò pure in quella relativa alla costituzione di una Cassa edile, consacrata nella clausola 7, in riferimento all'art. 62 del citato contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, sicché deve dichiararsene l'invalidità, sulla base delle stesse considerazioni svolte nella precedente sentenza n. 129 del 1963. Non può ritenersi che l'annullamento effettuato con la sentenza n. 129 della parte del D.P.R. n. 1032 del 1960, che estendeva ai lavoratori non iscritti ai sindacati stipulanti l'art. 62 di detto contratto nazionale, abbia fatto, di per sé, cadere anche le clausole di tutti i contratti integrativi provinciali emesse sulla base dell'art. 62 medesimo. Infatti questo si limita a conferire il potere di istituire, laddove si rendesse possibile, le Casse edili, mentre ogni contratto collettivo provinciale, espressione della potestà normativa propria delle relative organizzazioni locali, presenta una sua propria autonomia, ed assume di fatto aspetti differenti da Provincia a Provincia. Trattandosi pertanto di norme diverse (sia pure a contenuto in tutto o in parte identico) si rende necessaria una apposita pronuncia di illegittimità costituzionale che faccia venire meno l'efficacia erga omnes delle norme stesse.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per la parte in cui dichiara obbligatorie erga omnes la clausola 7 dell'accordo di lavoro del 2 ottobre 1959 per la Provincia di Napoli, nonché la clausola 5, per la parte in cui dispone il versamento dei contributi alla Cassa edile, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1964. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

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