Sez. L, Sentenza n. 4054 del 08/07/1982 (Rv. 422010 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PATTO DI CONGLOBAMENTO - VALIDITÀ - LIMITI - RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI INDEROGABILMENTE SPETTANTI AL LAVORATORE A NORMA DI LEGGE O DI CONTRATTO COLLETTIVO - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PATTO DI CONGLOBAMENTO - VALIDITÀ - LIMITI - RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI INDEROGABILMENTE SPETTANTI AL LAVORATORE A NORMA DI LEGGE O DI CONTRATTO COLLETTIVO - NECESSITÀ.*
Il patto di conglobamento retributivo opera validamente nello ambito della autonomia contrattuale nei limiti in cui risultino inequivocamente riconosciuti al lavoratore i diritti inderogabilmente spettantigli a norma di legge o di contratto collettivo. Il limite della inderogabilità riguarda non soltanto i diritti garantiti dalla Costituzione o da apposite leggi (retribuzione minima, ferie, riposi settimanali ecc.) ma anche quelli riconosciuti dal contratto collettivo, sia esso reso efficace erga omnes o di diritto comune. (V 2375/80, mass n 406076; (V 5937/79, mass n 402608).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)