Sez. L, Sentenza n. 2375 del 12/04/1980 (Rv. 406076 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - PATTO DI CONGLOBAMENTO - VALIDITA - LIMITI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - PATTO DI CONGLOBAMENTO - VALIDITA - LIMITI - FATTISPECIE.*
Il cosiddetto patto di conglobamento, che consiste nell'accordo delle parti di liquidare preventivamente il compenso del lavoro straordinario (prestato con una certa continuita e regolarita) e conglobarlo nella retribuzione, assieme ad ogni altro compenso spettante al lavoratore per legge o secondo la contrattazione collettiva, opera validamente nell'ambito dell'autonomia contrattuale, ma nei limiti in cui con esso risultino riconosciuti al lavoratore i diritti inderogabilmente spettantigli per legge e nella misura da questa stabilita. Pertanto, legittimamente il giudice del merito, ove possa determinare la paga base e le ulteriori indennita spettanti a seguito dell'applicazione del contratto collettivo di categoria, imputa la differenza risultante fra la paga conglobata e le anzidette voci contrattuali a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, che sia pretesa dal lavoratore. (V 325/79, mass n 396406; (V 4449/77, mass n 388049; (V 1693/70, mass n 347631).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)