Sez. 5, Sentenza n. 8643 del 15/04/2011 (Rv. 617924 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) | Enti non commerciali - Beni immobili destinati ad attività istituzionali - Esenzione INVIM Totale o parziali - Presupposti.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI)
In tema di esenzione dall'INVIM decennale, nel vigore dell'art. 25, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 643, nel suo testo originario, il godimento da parte degli enti non commerciali del beneficio della esenzione totale presuppone - e tale presupposto non risulta venuto meno a seguito delle modifiche apportate alla predetta norma dall'art. 1, comma quinto, del d.l. n. 396 del 1991 - la destinazione immediata e diretta degli immobili appartenenti a tali enti alla realizzazione di scopi istituzionali, mentre una eventuale utilizzazione indiretta o mediata, comporta solo la riduzione del cinquanta per cento dell'imposta ai sensi della lettera a) del comma quinto dell'articolo sopraindicato.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 CORTE COST., Decreto Legge 31/12/1991 num. 396 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)