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Sez. L, Sentenza n. 2845 del 25/03/1999 (Rv. 524555 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - IN GENERE | Disciplina ex art. 398, comma quarto nuovo testo - Sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione - Condizioni - Mancata sospensione - Ricorso proposto oltre il termine - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1999-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524555-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - IN GENERE

A norma dell'art. 398, comma quarto, nel testo novellato dall'art. 68 della legge n. 353 del 1993, in vigore dal 1.ò gennaio 1993 la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo, realizzandosi eventualmente l'effetto sospensivo a seguito dell'adozione di provvedimento discrezionale del giudice della revocazione. Consegue che, in mancanza del provvedimento di sospensione, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dopo il decorso del termine di sessanta giorni, decorrente a norma degli artt. 235 e 326 dalla notificazione della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)