Sez. 1, Sentenza n. 10669 del 09/05/2006 (Rv. 589490 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE | Potere del giudice - Natura - Insindacabile in sede di legittimità - Domanda di sospensione - Mancato accoglimento - Vizio di legittimità ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE
In tema di giudizio di revocazione, il mancato accoglimento della domanda di sospensione del termine per ricorrere in cassazione, a norma dell'art. 398, ultimo comma, cod. proc. civ., costituisce esercizio di un potere insindacabile in sede di legittimità; esso, non influenzando la legittimità del giudizio di revocazione né della sentenza pronunciata all'esito di questo, non è configurabile come vizio di legittimità a norma dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 398 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)