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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 14 luglio 1977, causa 123/76

Decisione
decisa il 1977-07-14
ECLI
ECLI:EU:C:1977:128

Epigrafe

Nella causa 123/76, COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal proprio consigliere giuridico Antonio Abate, in qualità d'agente e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il proprio consigliere giuridico Mario Cervino, edificio Jean Monnet, Kirchberg, ricorrente, contro REPUBBLICA ITALIANA, rappresentata dall'ambasciatore Adolfo Maresca, in qualità di agente, assistito dal sig. Ivo Maria Braguglia, vice avvocato dello Stato e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata d'Italia, convenuta, causa avente ad oggetto di far accertare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 13 della direttiva del Consiglio 19 febbraio 1973, n. 73/23/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU n. L 77, pag. 29), LA CORTE, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. M. Donner e P. Pescatore, presidenti di sezione; J. Mertens de Wilmars, M. Sørensen, A. J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici; avvocato generale: J.-P. Warner; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni ed i mezzi ed argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti

paragrafo 1
Il 19 febbraio 1973 il Consiglio adottava la direttiva n. 73/23/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. Nel preambolo di detta direttiva si constata in particolare che le disposizioni vigenti negli Stati membri, in materia di sicurezza d'impiego del materiale elettrico, sono informate a principi diversi, il che implica un intralciò negli scambi.
paragrafo 2
In taluni Stati membri e per taluni materiali elettrici il legislatore, per garantire la sicurezza dell'impiego, ha adottato mi sure di prevenzione e di repressione mediante prescrizioni tassative, mentre, in altri Stati membri, il legislatore fa rinvio alle norme tecniche elaborate dagli istituti di normalizzazione. Sul piano comunitario «deve esistere la libera circolazione del materiale elettrico quando quest'ultimo risponde ad alcune esigenze in materia di sicurezza riconosciute in tutti gli Stati membri; senza pregiudizio di ogni altro tipo di prova, la prova dell'osservanza di queste esigenze può essere data dal rinvio a norme armonizzate che le concretano» (V considerando).
paragrafo 3
«Per il materiale elettrico per il quale non esistono ancora norme armonizzate, la libera circolazione può essere assicurata, in via transitoria, ricorrendo alle norme o alle disposizioni in materia di sicurezza già elaborate da altri organismi internazionali o da uno degli organismi che stabiliscono le norme armonizzate» (VII considerando).
paragrafo 4
I prodotti che rientrano nella sfera d'applicazione della direttiva sono definiti all'art. I: «… ogni materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa tra 50 e 1000 Volts in corrente alternata e fra 75 e 1500 Volts in corrente continua, fatta eccezione dei materiali e dei fenomeni di cui all'allegato II».
paragrafo 5
Gli artt. 2-4 stabiliscono i requisiti fondamentali. Un materiale elettrico può venir posto in vendita in uno Stato membro solo se «costruito conformemente alla regola dell'arte in materia di sicurezza valida all'interno della Comunità, non compromette, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni». L'allegato I della direttiva riassume i principali elementi di questi obiettivi di sicurezza (art. 2). Se un tipo di materiale elettrico presenta i requisiti di cui all'art. 2, gli Stati membri non ne possono impedire la libera circolazione all'interno della Comunità per motivi di sicurezza (art. 3). A norma dell'art. 4 gli Stati membri vegliano a che le imprese distributrici di elettricità non subordinino il raccordo e la fornitura di elettricità agli utenti a requisiti di sicurezza più rigorosi di quelli previsti all'art. 2.
paragrafo 6
Quanto alle norme cui si può far richiamo come mezzo di prova della conformità di un tipo di materiale elettrico ai requisiti di cui all'art. 2, possono verificarsi quattro ipotesi:
paragrafo 7
1. La prima è l'esistenza di norme armonizzate. Ai sensi dell'art. 5 della direttiva le norme sono considerate armonizzate dal momento che, elaborate di comune accordo dagli enti designati dagli Stati membri, sono state pubblicate secondo le norme vigenti nello Stato membro. 2. In mancanza di norme armonizzate, la costruzione del materiale elettrico può essere già stata regolata da norme elaborate sul piano internazionale. L'art. 6 disciplina la procedura relativa alla loro pubblicità ed attuazione. 3. Nel caso in cui non ricorrano né norme armonizzate né norme internazionali promulgate come previsto dall'art. 6, l'art. 7 stabilisce che gli Stati membri devono lasciar porre in vendita «il materiale elettrico costruito in conformità delle disposizioni in materia di sicurezza delle norme applicate nello Stato membro in cui è stato fabbricato, quando detto materiale garantisce una sicurezza equivalente a quella richiesta sul proprio territorio». 4. La quarta ipotesi contemplata dall'art. 8 abbraccia due possibilità: quella dell inesistenza di norme armonizzate, internazionali o nazionali; quella della non conformità di un materiale a dette norme, se esistono.
paragrafo 8
Detto materiale deve tuttavia essere immesso sul mercato, se risulta altrimenti che esso corrisponde ai principi di sicurezza di cui all'art. 2.
paragrafo 9
L'art. 13 della direttiva recita:
paragrafo 10
«1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro diciotto mesi dalla notifica della stessa e ne informano immediatamente la Commissione. Tuttavia, per quanto riguarda la Danimarca, tale termine è portato a cinque anni. 2. Gli Stati membri hanno cura di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.»
paragrafo 11
La direttiva è stata notificata agli Stati membri il 21 febbraio 1973.
paragrafo 12
Ritenendo che l'Italia non avesse ottemperato agli obblighi impostile dall'art. 13 della direttiva, la Commissione, a norma dell'art. 169 del trattato, invitava il governo italiano, con lettera 15 luglio 1975, a presentare le proprie osservazioni entro due mesi dalla ricezione dell'invito.
paragrafo 13
Il 30 aprile 1976, il governo italiano inviava alla Commissione un disegno di legge relativo alla «attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee (73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione». Su talune disposizioni del disegno di legge i servizi della Commissione hanno formulato osservazioni.
paragrafo 14
Il 17 giugno 1976, la Commissione emetteva un parere motivato con cui invitava la Repubblica italiana ad adottare, entro un mese, i provvedimenti necessari a conformarsi alla direttiva in questione.
paragrafo 15
Con atto introduttivo del 21 dicembre 1976, la Commissione, a norma dell'art. 169, 2o comma, del trattato, ha adito la Corte di giustizia per carenza imputabile alla Repubblica italiana.

SENTENZA › In fatto › II — La fase scritta

paragrafo 1
La fase scritta si è svolta ritualmente.
paragrafo 2
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 3
Tuttavia la Commissione è stata invitata a rispondere per iscritto ad un quesito postole dalla Corte.

SENTENZA › In fatto › III — Conclusioni delle parti

paragrafo 1
La Commissione conclude chiedendo alla Corte di:
paragrafo 2
dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo attuato nel termine previsto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva n. 73/23/CEE del Consiglio 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, ha mancato ad uno degli obbli ghi che ad essa incombono in forza del trattato; condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.
paragrafo 3
Il governo della Repubblica italiana conclude che piaccia alla Corte:
paragrafo 4
rigettare il ricorso della Commissione, con i conseguenti provvedimenti in ordine alle spese di giudizio.

SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
La Commissione sottolinea che l'indole vincolante delle direttive implica l'obbligo, per gli Stati membri, di rispettare i termini da esse fissati per l'adozione delle misure di attuazione (vedansi sentenza 26 febbraio 1976 nella causa 52/75 Commissione/Italia, Racc. 1976, pag. 277, e sentenza 22 settembre 1976 nella causa 10/76, Commissione/Italia, Racc. 1976, pag. 1359). È pure sancito dalla giurisprudenza che uno Stato membro non può invocare norme o prassi del proprio ordinamento interno, né circostanze di fatto che si verifichino in sede nazionale, per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini contemplati dalle direttive comunitarie.
paragrafo 2
Poiché non ha adottato nei termini previsti le disposizioni necessarie a conformarsi alla direttiva n. 73/23/CEE, la Repubblica italiana è venuta meno ad un obbligo che le incombe in forza del trattato.
paragrafo 3
Il governo della Repubblica italiana dichiara che il disegno di legge relativo all'esecuzione della direttiva in questione è stato approvato dal senato della Repubblica nella seduta del 26 febbraio 1976 e trasmesso alla Camera dei deputati il 10 marzo 1976. Il fatto che la VI legislatura non abbia raggiunto la normale scadenza del mandato ha implicato la decadenza del disegno di legge.
paragrafo 4
Allorché, nella nuova legislatura, il disegno di legge venne ripresentato, si è tenuto conto delle osservazioni della Commissione. Questa nuova versione del disegno è stata approvata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 21 gennaio 1977.
paragrafo 5
L'elaborazione di detto disegno si è resa necessaria onde consentire un'applicazione completa della direttiva. In effetti, però, le disposizioni fondamentali di tale direttiva trovano già attuazione nell'ordinamento nazionale.

SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › a) Quanto all'art. 2 della direttiva

paragrafo 1
L'articolo unico, primo comma, della legge 1o marzo 1968, n. 186 (G.U.R.I. n. 77 del 23 marzo 1968) dispone che «tutti i materiali, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati a regola d'arte». Si considerano costruiti a regola d'arte i materiali ecc. «realizzati secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano» (2o comma).
paragrafo 2
Si deve sottolineare che le norme armonizzate (art. 5 della direttiva) non esistono ancora; del pari, ancora non esistono disposizioni internazionali in materia di sicurezza per le quali sia stata espletata la procedura di pubblicazione prevista all'art. 6 della direttiva. Le norme del comitato elettrotecnico italiano sono in sostanza identiche a quelle elaborate dai corrispettivi comitati degli altri Stati membri in quanto derivate tutte — per la massima parte — dalle disposizioni in materia di sicurezza della «International Electrotechnical Commission» (IEC). Poiché le norme italiane sono sostanzialmente conformi a quelle vigenti negli altri Stati membri, la disposizione dell'art. 7 della direttiva è attualmente rispettata nell'ordinamento interno italiano, tuttora applicabile stante la mancanza delle norme armonizzate e delle disposizioni internazionali conformi alle previsioni dell'art. 6.
paragrafo 3
L'esigenza espressa nell'art. 2 della direttiva trova concreta attuazione nell'ordinamento italiano.

SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › b) Circa l'art. 3 della direttiva

paragrafo 1
Una volta stabilito che, nell'ordinamento italiano, sono concretamente assicurate le condizioni di conformità, è da ritenere concretamente soddisfatta anche la fondamentale esigenza espressa nell'art. 3. Tale obbligo non richiede d'altronde — per la sua attuazione — alcuna specifica norma nazionale. Lo stesso discorso vale per l'art. 4 della direttiva.
paragrafo 2
La Commissione replica che le esigenze fondamentali della direttiva — sempreché siano intese correttamente — non trovano attuazione alcuna nell'ordinamento italiano.

SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › a) Circa l'art. 2 della direttiva

paragrafo 1
La definizione dei principali obiettivi di sicurezza — che sono elencati nell'allegato I alla direttiva — costituisce una novità assoluta nel campo europeo; in primo luogo la nozione di regola d'arte acquista in tal modo una dimensione normativa concreta e puntuale; in secondo luogo, tutte le norme tecniche di sicurezza — siano o non siano esse armonizzate — debbono essere strutturate in modo da assicurare il rispetto degli obiettivi di sicurezza.
paragrafo 2
In breve la Commissione ricorda i seguenti elementi della disciplina comunitaria:
paragrafo 3
1) divieto di commercializzazione del materiale elettrico non conforme agli obiettivi di sicurezza, sia su scala nazionale che comunitaria; 2) introduzione, sul piano comunitario, di una nozione di regola d'arte articolata in funzione di sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni; 3) definizione della nozione di regola d'arte specificando gli obiettivi di sicurezza; 4) previsione dell elaborazione di misure di carattere tecnico, di misure cioè idonee ad assicurare il rispetto e la realizzazione degli obiettivi di sicurezza.
paragrafo 4
Quanto alla legge italiana citata dalla convenuta, la Commissione fa osservare che essa non definisce la regola d'arte. Secondo la legge n. 186 la regola d'arte può, tutt'al più, venir enucleata, caso per caso, dalle norme fissate dal comitato elettrotecnico italiano.
paragrafo 5
Ne consegue che la legge italiana è più restrittiva della direttiva in quanto riconosce una presunzione di conformità soltanto ai prodotti costruiti secondo le norme stabilite dal comitato elettrotecnico italiano. Essa consente, inoltre, di commercializzare prodotti per i quali non esistono norme nazionali e per i quali non è possibile verificare il rispetto dei principi di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva.

SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › b) Per quel che riguarda l'art. 3 della direttiva

paragrafo 1
L'art. 3 stabilisce un vero e proprio ordine gerarchico delle norme tecniche che conferiscono, al materiale elettrico, presunzione di conformità agli obiettivi di sicurezza: preminenza assoluta viene riconosciuta alle norme armonizzate (CEE) di cui all'art. 5; seguono le norme internazionali di cui all'art. 6, le norme nazionali di cui all'art. 7 e il principio sancito dall' art. 8.
paragrafo 2
A questo proposito la Commissione dichiara che, essendo stati ultimati per una buona parte dei materiali i lavori di armonizzazione previsti dall'art. 5, la presunzione di conformità di tali materiali agli obiettivi di sicurezza avviene oggi — di massima — in base alle norme armonizzate CEE. La convenuta non può quindi affermare che le. norme armonizzate «non esistono ancora». Non esistono in Italia, in quanto la mancata attuazione della direttiva impedisce a dette norme di integrarsi nell'ordinamento italiano.
paragrafo 3
In allegato alla replica la Commissione produce la lettera della rappresentanza permanente italiana 30 aprile 1976 e l'elenco delle norme armonizzate trasmesso dalla rappresentanza alla stessa data. L'in frazione è aggravata dal fatto che l'attuale legislazione italiana consente all'operatore economico di provare la conformità del materiale elettrico unicamente attraverso le norme stabilite dal comitato elettrotecnico italiano, privandolo delle possibilità offerte dalle norme ex artt. 5, 6 e 8 della direttiva.
paragrafo 4
Infine la Commissione contesta l'argomento della convenuta relativo all'applicazione in Italia di norme analoghe a quelle in vigore negli altri Stati membri. L'argomento si basa sull'ipotesi, non confermata, dell'insussistenza di norme CEE armonizzate e presuppone — ma non dimostra — l'identità materiale delle norme dei vari comitati nazionali.
paragrafo 5
Richiamandosi ai dati forniti dalle autorità italiane, la Commissione elenca i prodotti per i quali le norme del comitato elettrotecnico italiano sarebbero a) inesistenti o b) divergenti.
paragrafo 6
In conclusione, la carenza addebitata alla Repubblica italiana consiste nella mancata adozione delle misure richieste non già ai fini di una «completa» attuazione della direttiva n. 73/23/CEE, ma al fine di adattare l'ordinamento italiano a tutte le esigenze delle direttive quali scaturiscano, in particolare, dagli artt. 2 (e allegato I), 3, 5, 6, 8, 9, e 10.
paragrafo 7
Il governo della Repubblica italiana rileva anzitutto che gli Stati membri, in base all'art. 189 del trattato CEE, non sono obbligati ad introdurre nei loro ordinamenti norme di contenuto identico a quelle dettate nelle direttive. Sul piano puramente formale, non è quindi addebitabile alla Repubblica italiana il fatto che attualmente, nel suo ordinamento, non esista una norma identica all'art. 2 della direttiva 73/23/CEE. Per quel che riguarda i risultati, si deve insistere sul fatto che l'articolo unico, 1o comma della legge 186/68 soddisfa l'esigenza fondamentale espressa dall'art. 2 della direttiva.
paragrafo 8
La definizione della regola d'arte (tanto sul piano comunitario, quanto sul piano nazionale) è necessariamente generica ed omnicomprensiva; è possibile precisarne i contenuti soltanto attraverso normative tecniche particolari, riferite ai singoli apparecchi elettrici. La regola d'arte imposta dalla legge nazionale presuppone e comprende necessariamente il complesso degli obiettivi e tutte le esigenze della regola d'arte comunitaria enunciati dalla Commissione.
paragrafo 9
La convenuta contesta quanto sostiene la Commissione, cioè che la legge italiana sia più restrittiva della direttiva. Il 2o comma dell'articolo unico della legge n. 186/68 pone infatti una presunzione di conformità del materiale alla regola d'arte, ma non esclude affatto che la suddetta conformità possa essere provata in altri modi. In sede giudiziale avviene spesso che la conformità del materiale elettrico alla regola d'arte ed agli obiettivi di sicurezza da questa presupposti venga dimostrata mediante perizia tecnica anche per materiali non conformi alle disposizioni del comitato elettrotecnico italiano.
paragrafo 10
Sull'interpretazione dell'art. 3 della direttiva, il governo italiano ritiene che il dissenso verta sull'esistenza od inesistenza attuale delle norme armonizzate di cui all'art. 5 della direttiva. Esso ribadisce che tali norme non esistono ancora. Se le norme armonizzate a livello comunitario esistessero realmente, la Commissione avrebbe dovuto produrle o indicare i testi dove reperirle oppure avrebbe potuto produrre i processi verbali dei lavori d'armonizzazione. Al governo italiano non risulta che, in sede comunitaria, tali lavori abbiano avuto un qualsiasi sviluppo, né risulta che il comitato elettrotecnico italiano (organo designato dal governo italiano ai sensi dell art. 11 della direttiva) abbia mai partecipato a lavori comunitari di armonizzazione ai sensi dell'art. 5 della direttiva.
paragrafo 11
Per sostenere il contrario non servono i documenti prodotti dalla Commissione:
paragrafo 12
a) la lettera della rappresentanza permanente dell'Italia 30 aprile 1976 non fornisce l'elenco delle norme armonizzate ex art. 5 della direttiva; si riferisce invece all'«elenco delle norme armonizzate stabilite dagli organi di normalizzazione europea», cioè nella fattispecie il Cenelec, Comitato europeo normalizzazione elettrica. b) Il Cenelec è un ente privato al quale partecipano — a titolo privato — (almeno per quanto riguarda l'Italia) i comitati elettrotecnici di 15 paesi europei. Nel Cenelec le decisioni sono prese a maggioranza dei comitati che lo compongono. c) Il Cenelec, per ciò che concerne l'elenco prodotto dalla Commissione, si è limitato ad indicare le divergenze tra le varie legislazioni dei paesi membri della Comunità. L'elenco non rappresenta altro che una base di lavoro per gli enti nazionali notificati ai sensi dell'art. 11 della direttiva, i quali, ai sensi dell'art. 5 della direttiva medesima, su tale base e di comune accordo dovranno procedere all'armonizzazione.
paragrafo 13
Queste indicazioni dimostrano che l'elenco prodotto dalla Commissione non concerne le norme armonizzate ex art. 5 della direttiva.
paragrafo 14
Resta da confermare che, in assenza di dette norme e di provvedimenti internazionali, il parametro di riferimento per valutare la conformità del materiale alle disposizioni dell'art. 2 è dato unicamente dall'art. 7 della direttiva stessa.
paragrafo 15
A proposito dell'art. 8, l'inadempimento è puramente formale. Nella sostanza, tuttavia, è ben possibile che in caso di contestazione il costruttore e l'operatore dimostrino la conformità del materiale alla regola d'arte mediante la relazione indicata nel numero 2 dell'art. 8, dal momento che la conformità del materiale alla regola d'arte, ai sensi della legge n. 186/68, può essere dimostrata in ogni modo.
paragrafo 16
Infine, in ordine alle carenze e divergenze indicate dalla Commissione deve osservarsi che: se la normativa nazionale è carente, lo è in riferimento allo standard normativo assunto in sede Cenelec, non in riferimento a norme nazionali armonizzate ex art. 5, tuttora inesistenti.
paragrafo 17
Orbene, questa carenza nell'ordinamento italiano non potrebbe importare nessuna restrizione agli scambi giacché l'operatore può provare la conformità del materiale alla regola d'arte con ogni mezzo ed a prescindere dalla conformità del materiale stesso alle regole stabilite dal comitato elettrotecnico italiano.
paragrafo 18
Lo stesso discorso può farsi per le pretese e non dimostrate «divergenze» di cui parla la Commissione.
paragrafo 19
In conclusione, il governo italiano ribadisce che, nella sostanza, la direttiva 73/23/CEE trova concreta attuazione in Italia e che l'inadempimento addebitato può concernere soltanto un aspetto marginale e formale (quello relativo all'art. 8, n. 2, della direttiva). Esso auspica che, nella presente causa, venga a cessare la materia del contendere, dato che il disegno di legge predisposto per la completa attuazione della direttiva (anche sul piano puramente formale) è stato presentato al senato della Repubblica in data 15 febbraio 1977 per approvazione.

SENTENZA › In fatto › V — Fase orale

paragrafo 1
Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 7 giugno 1977.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 28 giugno 1977.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto introduttivo del 16 dicembre 1976, la Commissione delle Comunità europee ha proposto alla Corte, a norma dell'art. 169 del trattato CEE, un ricorso contro la Repubblica italiana diretto a far dichiarare che questa «per non aver posto in vigore nei termini prescritti le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio, del 19 febbraio 1973 n. 73/23/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione» (GU n. L 77, pag. 29), è venuta meno ad un obbligo che le incombe in forza del trattato.
punto 2
L'art. 13 della stessa direttiva recita: «Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro diciotto mesi dalla notifica della stessa e ne informano immediatamente la Commissione …».
punto 3
Nel controricorso, il governo della Repubblica italiana ha dichiarato che, per dare completa attuazione alle disposizioni della direttiva, nel 1974 è stato presentato al parlamento italiano il disegno di legge n. 1742, approvato dal senato il 26 febbraio 1976, ma non dalla Camera dei deputati per l'anticipato scioglimento delle camere, con conseguente decadenza del progetto. Nel corso del procedimento il governo italiano ha inoltre informato la Corte della presentazione di un nuovo disegno di legge che è stato approvato dal senato il 25 maggio 1977.
punto 4
Tuttavia, benché l'adozione di una nuova legge fosse necessaria per assicurare l'applicazione completa della direttiva, le disposizioni essenziali di questa sarebbero già applicate nell'ordinamento giuridico italiano in forza delle leggi e dei regolamenti vigenti.
punto 5
In realtà, in assenza di norme armonizzate, come quelle previste dall'art. 5, e di norme stabilite nell'ambito internazionale, come quelle previste dall'art. 6 della direttiva, sarebbe applicabile soltanto l'art. 7, a norma del quale, in caso di assenza di dette norme «gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità amministrative competenti, ai fini dell'immissione sul mercato di cui all'art. 2 o della libera circolazione di cui all'art. 3, considerino del pari rispondente alle disposizioni dell'art. 2 il materiale elettrico costruito in conformità delle disposizioni in materia di sicurezza delle norme applicate nello Stato membro in cui è stato fabbricato, quando detto materiale garantisce una sicurezza equivalente a quella richiesta sul proprio territorio».
punto 6
Poiché le norme applicate in virtù della legislazione italiana corrisponderebbero sostanzialmente a quelle vigenti negli altri Stati membri, sarebbero quindi, almeno per ora, sostanzialmente rispettati gli obiettivi principali della direttiva, di guisa che il ricorso della Commissione dovrebbe essere respinto.
punto 7
Questa linea difensiva ha provocato un dibattito tra le parti, specialmente sul se le norme armonizzate ài sensi dell'art. 5 della direttiva fossero già in una fase avanzata di elaborazione e sulla questione della procedura di adozione da seguirsi per dette norme.
punto 8
Tali questioni non potrebbero, tuttavia, essere definite sulla presente sentenza, giacché la domanda è fondata sulla violazione dell'art. 13 della direttiva. È quindi opportuno limitare l'esame della Corte al problema del se la Repubblica italiana sia venuta meno all'obbligo derivante dall'art. 13 della direttiva.
punto 9
A questo proposito gli argomenti dedotti dalla convenuta si risolvono nell'affermare che, finché non vengano adottate norme armonizzate o norme internazionali, gli Stati membri non sono tenuti a porre in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi e per garantirne l'applicazione nel loro territorio.
punto 10
Questa tesi porta a disconoscere la circostanza che, fissando un termine determinato (diciotto mesi) per la messa in vigore delle disposizioni nazionali, l'art. 13 esige la predisposizione di provvedimenti tale da garantire che gli artt. 5-8 della direttiva trovino piena ed immediata applicazione nelle ipotesi ivi contemplate. Non è sufficiente, ai fini della direttiva e del suo art. 13, che gli Stati membri rinviino l'esecuzione dell'articolo stesso fino al momento in cui saranno state adottate le norme previste dagli artt. 5 e 8.
punto 11
D'altro canto, l'argomento svolto in subordine dalla convenuta, secondo cui le norme italiane vigenti e specie l'articolo unico della legge 1o marzo 1968 n. 186 (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 23 marzo 1968) porrebbero in sostanza le stesse condizioni degli artt. 2-4 della direttiva, non tiene conto dell'effetto obbligatorio di dette disposizioni.
punto 12
L'art. 2 stabilisce che il materiale elettrico può venir posto in vendita sul mercato di uno Stato membro solo «se, costruito conformemente alla regola dell'arte in materia di sicurezza valida all'interno della Comunità, non compromette, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni». A norma dell'art. 3, gli Stati membri non possono porre ostacoli alla libera circolazione all'interno del mercato del materiale elettrico che possieda i requisiti di cui all'art. 2. Infine, secondo l'art. 4, gli Stati membri vegliano a che le imprese distributrici di energia elettrica non subordinino il raccordo alla rete e la fornitura di elettricità agli utenti — per quanto riguarda il materiale elettrico — a requisiti di sicurezza più rigorosi di quelli previsti all'art. 2.
punto 13
In questo modo, tali disposizioni mirano ad assicurare, in via positiva, che qualsiasi materiale che possieda i requisiti di cui all'art. 2 possa essere posto liberaménte in vendita e, in via negativa, che vi sia posto solo il materiale in possesso di detti requisiti.
punto 14
La legislazione italiana va comunque completata per assicurare chiaramente e nettamente il raggiungimento di detti obiettivi.
punto 15
Di conseguenza, il ricorso è fondato e si deve dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo posto in vigore nel termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 19 febbraio 1973 n. 73/23/CEE, è venuta meno ad un obbligo che le incombe in virtù del trattato.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 16
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente va condannato alle spese. La convenuta è risultata soccombente e va quindi condannata alle spese. Per questi motivi, LA CORTE,

Dispositivo

dichiara e statuisce: 1o La Repubblica italiana, non avendo posto in vigore nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 19 febbraio 1973 n. 73/23 /CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, è venuta meno ad un obbligo che le incombe a norma del trattato. 2o Le spese sono poste a carico della convenuta.

Firme

Kutscher Donner Pescatore Mertens de Wilmars Sørensen Mackenzie Stuart O'Keeffe Bosco Touffait Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 14 luglio 1977. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente H. Kutscher

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