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Sez. 1, Sentenza n. 1675 del 10/02/1993 (Rv. 480828 - 01)

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria dal 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Accertamento e riscossione - In genere | I.N.V.I.M. decennale - Pagamento dilazionato - Concessione - Criteri di liquidazione più favorevoli - Sopravvenienza - Applicabilità - Limiti - Somme successivamente pagate - Ripetibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1993-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480828-01

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria dal 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Accertamento e riscossione - In genere

Con riguardo ad I.N.V.I.M. decennale, per la quale sia stato concesso il pagamento dilazionato, la sopravvenienza dei più favorevoli criteri di liquidazione di cui al D.L. 12 novembre 1979 n. 571, convertito, con modificazioni, in legge 12 gennaio 1980 n. 25, non è invocabile rispetto ai ratei scaduti e versati senza contestazione prima dell'entrata in vigore della nuova normativa (14 novembre 1979), difettando per essi il requisito della mancata definizione del rapporto (non configurabile in relazione alla mera pendenza del termine per chiedere il rimborso). Tale requisito, invece, sussiste per i ratei non ancora scaduti e comunque non versati all'indicata data, con la conseguente ripetibilità delle somme successivamente pagate, ove, riliquidando l'imposta sulla base dei nuovi criteri, il relativo ammontare risulti già soddisfatto.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/11/1979 num. 571 art. 3 CORTE COST., Legge 12/01/1980 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)