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Sez. 3, Sentenza n. 1129 del 19/04/1971 (Rv. 351214 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351214-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Spetta solo al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento e scegliere, fra gli elementi di prova sottoposti al suo vaglio, quelli che reputa piu attendibili e piu efficaci ai fini della decisione, senza Obbligo di discutere ogni deduzione ed ogni risultanza, ma con il solo Obbligo di dare motivata ragione, priva di vizi logici o di errori di diritto, del suo convincimento. (V 2424'70, mass n 348672).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)