Sez. 1, Sentenza n. 2424 del 16/11/1970 (Rv. 348672 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - DISCREZIONALITA DEL GIUDICE DI MERITO.*
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - DISCREZIONALITA DEL GIUDICE DI MERITO.*
Spetta al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento e valutare le prove, controllarne l'attendibilita e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, rientrando questo nel suo potere discrezionale, a norma dell'art 116 cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)