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Sez. 1, Sentenza n. 2424 del 16/11/1970 (Rv. 348672 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - DISCREZIONALITA DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1970-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348672-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - DISCREZIONALITA DEL GIUDICE DI MERITO.*

Spetta al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento e valutare le prove, controllarne l'attendibilita e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, rientrando questo nel suo potere discrezionale, a norma dell'art 116 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)