Sez. 2, Sentenza n. 3266 del 17/02/2005 (Rv. 579834 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME | Termine finale - Prima udienza successiva alla comunicazione, della sentenza non definitiva - Differimento - Ammissibilità - Esclusione - Udienza di mero rinvio - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME
In tema di impugnazione, il termine per la riserva di gravame, a pena di decadenza stabilito dall'art. 340 cod. proc. civ. (e per il ricorso per Cassazione dall'art. 361 cod. proc. civ.) non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza non definitiva, non può essere prorogato o differito, essendo perciò del tutto irrilevante che la prima udienza sia stata di mero rinvio o di trattazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 361
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)