Sez. 3, Sentenza n. 11198 del 26/05/2005 (Rv. 582856 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) | Sentenza non definitiva pronunziata in grado di appello ed impugnata con ricorso per cassazione unitamente a quella definitiva successivamente emessa - Ritualità della riserva d'impugnazione avverso la sentenza non definitiva - Verifica da parte del giudice "a quo" - Configurabilità - Esclusione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Disamina - Corte Suprema di Cassazione - Spettanza - Fattispecie relativa a controversia in tema di contratti agrari.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE)
In tema di impugnazioni, in caso di sentenza non definitiva pronunziata in grado di appello ed impugnata unitamente a quella definitiva successivamente emessa, è demandata, in via esclusiva alla Corte Suprema la verifica, "in limine", dell'ammissibilità del proposto ricorso per cassazione onde accertare se sia stata al riguardo previamente interposta rituale riserva d'impugnazione, senza che tale indagine possa essere compiuta (anche) dal giudice "a quo" (Nell'affermare il suindicato principio la S.C. ha cassato le sentenze della sezione specializzata agraria della corte d'appello, qualificando in termini di "abnormità" la statuizione recata dalla sentenza definitiva secondo cui quella non definitiva in precedenza emessa era "passata in giudicato per assenza d'impugnazione").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 361
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)