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Sez. 3, Sentenza n. 4129 del 12/05/1997 (Rv. 504209 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Relazione di notifica - Omessa indicazione del luogo di essa - Desunzione implicita dalla relativa istanza - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504209-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE

Se l'ufficiale giudiziario non indica, nella relazione di notifica di un atto di impugnazione, il luogo ove essa è avvenuta, questo può esser desunto implicitamente dalla relativa indicazione contenuta nell'istanza di notifica, a cui questa fa riferimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)