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Sez. U, Ordinanza n. 391 del 15/06/1989 (Rv. 463090 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE - NOTIFICA DELLA SENTENZA - SPECIFICA INDICAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463090-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE - NOTIFICA DELLA SENTENZA - SPECIFICA INDICAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di validità della notificazione della sentenza, non è influente che la relata non contenga la specifica indicazione del soggetto richiedente, usando la generica espressione "ad istanza come in Atti", qualora l'identificazione di detto richiedente possa essere effettuata, senza margini di dubbio, sulla base del contenuto dell'atto notificato, come nel caso in cui esso menzioni il difensore della parte che abbia domandato il rilascio della copia poi consegnata all'ufficiale giudiziario. (Conf 3371/82, mass n 421349; (Conf 3534/82, mass n 421513).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)