Sez. 3, Sentenza n. 7071 del 29/11/1986 (Rv. 449151 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA - RISERVA DI DOMANDA DI PAGAMENTO ALL'ESITO DI ALTRO GIUDIZIO - SUCCESSIVA RICHIESTA IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - INAMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA - RISERVA DI DOMANDA DI PAGAMENTO ALL'ESITO DI ALTRO GIUDIZIO - SUCCESSIVA RICHIESTA IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - INAMMISSIBILITÀ.*
Qualora l'affittuario di un fondo rustico chieda che venga accertata l'entità dei miglioramenti del fondo da lui effettuati, con riserva di domandarne il pagamento in esito alla conclusione di altro giudizio instaurato nei suoi confronti dal concedente e diretto alla decadenza della proroga legale del contratto, è preclusa, perché tardiva, siffatta domanda, ove effettuata in Sede di precisazione delle conclusioni, senza che possa rilevare l'originaria riserva al riguardo espressa, ponendosi anch'essa in contrasto con il disposto degli artt. 416 e 420 cod. proc. civ., che non consentono la proposizione di una domanda condizionata. (V 2337/85, mass n 440207; (V 2843/84, mass n 434887).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)