Sez. L, Sentenza n. 2337 del 04/04/1985 (Rv. 440207 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTE, LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - TARDIVITÀ DI DOMANDE OD ECCEZIONI - SANATORIA CON LA ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTE, LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - TARDIVITÀ DI DOMANDE OD ECCEZIONI - SANATORIA CON LA ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - INAMMISSIBILITÀ.*
Nel nuovo rito del lavoro, le Disposizioni dell'art. 414 cod. proc. civ. (circa l'Onere dell'attore di esporre nel ricorso introduttivo i fatti e gli elementi di diritto su cui si fonda la domanda) e dell'art. 416 dello stesso codice (circa l'Onere del convenuto di indicare, con la memoria difensiva depositata all'atto della Costituzione, le eccezioni, processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio e di prendere posizione, in materia precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore) trascendono, essendo dirette ad una sollecita definizione del processo, l'interesse privato delle parti; pertanto, la tardività delle nuove domande od eccezioni non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte. (V 5251/83, mass n 430135; (V 4199/80, mass n 408071).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)