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Sez. 1, Sentenza n. 4976 del 15/11/1977 (Rv. 388590 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - SEPARAZIONE PER COLPA - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA - RICORSO PER CASSAZIONE - SUCCESSIVA ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA - CASSAZIONE DELLA SENTENZA - OBBLIGO DELLA SUPREMA CORTE - INSUSSISTENZA - DOMANDA DI SEPARAZIONE PER COLPA - CONVERSIONE IN DOMANDA DI ADDEBITABILITA DELLA SEPARAZIONE STESSA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388590-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - SEPARAZIONE PER COLPA - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA - RICORSO PER CASSAZIONE - SUCCESSIVA ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA - CASSAZIONE DELLA SENTENZA - OBBLIGO DELLA SUPREMA CORTE - INSUSSISTENZA - DOMANDA DI SEPARAZIONE PER COLPA - CONVERSIONE IN DOMANDA DI ADDEBITABILITA DELLA SEPARAZIONE STESSA - AMMISSIBILITA.*

Dopo la proposizione di ricorso per Cassazione, avverso pronuncia che accolga la domanda di separazione per colpa di uno dei coniugi, l'entrata in vigore del nuovo tipo di separazione personale non piu fondato sulla colpa, introdotto, con immediata operativita nei giudizi pendenti, dall'art 33 della legge 19 maggio 1975 n 151 sulla riforma del diritto di famiglia, modificativo del testo dell'art 151 cod civ, non comporta, di per se, l'Obbligo della suprema Corte di cassare la sentenza impugnata, atteso che quella domanda di separazione per colpa e suscettibile di conversione nella domanda di addebitabilita della separazione stessa, prevista dal secondo comma del nuovo testo dell'art 151 cod civ e che allo accoglimento di quest'ultima e sufficiente la ricorrenza di una causa giustificativa della separazione per colpa, secondo la preesistente normativa. (V 414/76, mass n 379064).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 33, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)