diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 414 del 06/02/1976 (Rv. 379064 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE - NUOVO REGIME (LEGGE N 151 DEL 1975) - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO - SEPARAZIONE PERSONALE - IMPUTABILITA - RICHIESTA DEL CONIUGE - NECESSITA - MODALITA DELLA RICHIESTA - EQUIVALENTI.*
Stato
decisa il 1976-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379064-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE - NUOVO REGIME (LEGGE N 151 DEL 1975) - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO - SEPARAZIONE PERSONALE - IMPUTABILITA - RICHIESTA DEL CONIUGE - NECESSITA - MODALITA DELLA RICHIESTA - EQUIVALENTI.*

L'art 33 della legge n 151 del 1975, applicabile, per il successivo art 226, immediatamente ai giudizi in corso, ha (primo comma) configurato un nuovo tipo di separazione personale dei coniugi non fondato sulla colpa, facoltizzando pero (secondo comma) ciascuno di essi a chiedere al giudice di accertare a chi dei due sia addebitabile la separazione. Tale richiesta deve intendersi fatta se nel corso del processo, e nel vigore della precedente normativa, una delle parti abbia chiesto la separazione per colpa dell'altra, cosi come la sussistenza di una delle cause di separazione per colpa prevista dalla precedente normativa basta all'accoglimento della domanda di addebitabilita secondo la nuova disciplina.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 33, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)