Sez. L, Sentenza n. 8060 del 03/11/1987 (Rv. 455730 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE E DELLA COPIA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IMPROCEDIBILITÀ DEL GRAVAME - ESCLUSIONE - ESAME DEL MERITO - OBBLIGO DEL GIUDICE - IMPOSSIBILITÀ DI DESUMERE I MOTIVI DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DI CONTROLLARE I LIMITI E LA TEMPESTIVITÀ DELL'IMPUGNAZIONE OPPURE L'EVENTUALE ACQUIESCENZA - IRRILEVANZA - CONSEGUENZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE E DELLA COPIA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IMPROCEDIBILITÀ DEL GRAVAME - ESCLUSIONE - ESAME DEL MERITO - OBBLIGO DEL GIUDICE - IMPOSSIBILITÀ DI DESUMERE I MOTIVI DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DI CONTROLLARE I LIMITI E LA TEMPESTIVITÀ DELL'IMPUGNAZIONE OPPURE L'EVENTUALE ACQUIESCENZA - IRRILEVANZA - CONSEGUENZA.*
Nel nuovo rito del lavoro, la Costituzione dell'appellante richiede soltanto il deposito del ricorso e pertanto il mancato deposito del fascicolo di parte e della copia della sentenza impugnata non comporta l'improcedibilità del gravame, ma l'Obbligo per il giudice di esaminare il merito della controversia; tale Obbligo sussiste anche quando non sia possibile desumere aliunde i motivi posti a sostegno della sentenza impugnata o controllare i limiti e la tempestività dell'impugnazione oppure l'acquiescenza tacita eventualmente verificatasi, soccorrendo allora i poteri istruttori (art. 421 cod. proc. civ.) del giudice, il quale deve ordinare all'appellante il deposito (non contrastante con il divieto di nuovi mezzi di prova stabilito dal secondo comma dello art. 437 cod. proc. civ.) della documentazione è, in particolare, della copia della sentenza appellata necessaria per giudicare il merito della controversia, con la conseguenza del rigetto della impugnazione per difetto di prova, ove detto Onere non venga adempiuto. (Conf 1353/85, mass n 439417; (Conf 3895/84, mass n 435842).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)