Sez. L, Sentenza n. 3895 del 03/07/1984 (Rv. 435842 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - POTERI DEL GIUDICE - RIGETTO DELL'APPELLO DEL MERITO - PRESUPPOSTI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - POTERI DEL GIUDICE - RIGETTO DELL'APPELLO DEL MERITO - PRESUPPOSTI.*
Nel rito del lavoro non sono applicabili analogicamente, date le sue peculiarità strutturali e le sue finalità, le norme del rito ordinario relative alle forme ed ai termini della Costituzione in appello (art. 347 cod. proc. civ.) ed all'improcedibilità del gravame (art. 348 cod. proc. civ.). pertanto, nel caso di mancato deposito del fascicolo di parte e della sentenza impugnata, il giudice, che non possa supplire con gli Atti di causa, deve ordinare all'appellante, a norma dell'art. 421 cod. proc. civ., il deposito del proprio fascicolo e, qualora tale Onere probatorio non venga adempiuto, persistendo la Mancanza della documentazione, deve rigettare l'appello nel merito. (V 7433/83, mass n 432041; (Conf 6949/83, mass n 431621; (Conf 4668/83, mass n 429559).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)