Sez. 3, Sentenza n. 8546 del 03/04/2008 (Rv. 602633 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Illecito costituente reato di lesioni personali - Prossimi congiunti dell'offeso - Risarcimento del danno morale - Spettanza - Fondamento - Condizioni - Prova - Criteri di valutazione - Accertamento in base ad elementi indiziari suscettibili di fondare una prova preventiva di detto danno - Ammissibilità - Sussistenza - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
In tema di risarcimento del danno ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, costituendo il danno morale un patema d'animo e, quindi, una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte non è accertabile con metodi scientifici e, dall'altra, come per tutti i moti dell'animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, non escludendosi, però, che, il più delle volte, esso possa essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito impugnata che aveva omesso di valutare, quali elementi idonei alla integrazione del presupposto per la liquidazione del danno morale in favore dei genitori, le gravissime lesioni invalidanti subite dal figlio minorenne, trattandosi di circostanza che, anche da sola, si sarebbe potuta considerare decisiva ai fini della configurabilità del patema d'animo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)