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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 153 del 1992

Decisione
decisa il 1992-03-18, depositata il 1992-04-01
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:153
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 18415

  • Tributi locali
  • Imposta di famiglia
  • Atti di rettifica e di accertamento
  • Notificazione
  • Destinatari
  • Componenti il nucleo familiare, ad eccezione del capofamiglia
  • Mancata previsione
  • Lamentata lesione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa
  • Esclusione sulla base di principi già affermati dalla corte
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
La previsione di notifica degli atti di rettifica e di accertamento dell'imposta di famiglia al solo capofamiglia e non anche a tutti gli altri componenti il nucleo familiare, non compromette né comprime, secondo principi ribaditi dalla Corte in tema di obbligazioni tributarie, la tutela del coniuge - soggetto passivo del tributo al pari del rappresentante processuale della famiglia - essendo a questi riconosciuta la possibilità di impugnare l'avviso di mora e di svolgere, in quella sede, ogni difesa diretta. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della questione di legittimità costituzionale degli artt. 112, 115 e 117, r.d. 14 settembre 1931, n. 1175). - S. n. 348/1987, O. nn. 267/1990, 519/1991, 178/1990, 246/1989, 184/1989, 591/1988, 207/1988, 108/1988, 48/1988, 544/1987.

Norme impugnate

  • art. 112 r.d. 14 settembre 1931, n. 1175
  • art. 115 r.d. 14 settembre 1931, n. 1175
  • art. 117 r.d. 14 settembre 1931, n. 1175

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 112, 115 e 117 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (Testo unico per la finanza locale), promosso con ordinanza emessa l'8 gennaio 1991 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Bianca Stella Ferrazzoli contro il comune di Roma, iscritta al n. 692 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1991; Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice relatore Francesco Guizzi;
punto 1
Ritenuto che a seguito del decesso di Bertolami Filippo l'esattoria comunale di Roma ha comunicato alla vedova, Ferrazzoli Bianca Stella, gli avvisi di mora relativi all'imposta di famiglia per gli anni 1961, 1962, 1963, 1965, 1966, 1967, 1969 e 1970, i cui accertamenti erano divenuti definitivi; che la Ferrazzoli aveva convenuto il comune di Roma avanti al Tribunale per l'accertamento negativo del preteso debito, ma il Tribunale, prima, e la Corte d' Appello, poi, avevano rigettato la domanda dell'attrice, la quale aveva proposto ricorso per Cassazione avverso l'ultima decisione; che la Corte di cassazione, prima sezione civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 112, 115 e 117 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (Testo unico per la finanza locale) nella parte in cui non prevedono che gli atti di rettifica e di accertamento dell'imposta di famiglia siano notificati, oltre che al capo famiglia, anche a tutti gli altri componenti il nucleo familiare; che, secondo la Corte remittente, essendo la famiglia, nel nostro ordinamento, priva di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale e, dunque, tutti gli appartenenti ad essa soggetti passivi del tributo in questione, non sarebbe assicurato agli altri componenti il nucleo familiare, fatta eccezione del solo capo famiglia, l'effettivo esercizio del diritto di difesa, non potendo quest'ultimo non essere assicurato fin dalla fase della rettifica della dichiarazione e dell'accertamento del maggiore imponibile; che, mancando il diritto alla notifica dell'atto di accertamento per tutti gli altri componenti il nucleo familiare si priverebbero costoro del diritto di difendersi dall'accertamento dell'amministrazione "con la conseguenza che accertamenti ad essi ignoti, divenuti definitivi nei riguardi del capo famiglia (sarebbero) loro opponibili e (renderebbero) non più contestabile la determinazione dell'imponibile e la misura dell'imposta"; che, inoltre, si verrebbe in tal modo a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra il capo famiglia e gli altri componenti il nucleo, titolari di identiche posizioni giuridiche sostanziali, ma processualmente dipendenti da quello;
punto 2
Considerato che questa Corte ha già ritenuto non fondata la questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, non essendo leso il diritto di difesa "perché nulla vieta al rappresentante del soggetto passivo di far valere le proprie ragioni nel procedimento tributario" (sentenza n. 348 del 1987), "fin dal momento in cui gli venga notificato l'atto eventualmente lesivo ed anche per far valere ragioni che attengono a precedenti atti dei quali sia venuto a conoscenza in quell'occasione", "ciò in quanto la mancata notifica di tali atti non determina alcuna preclusione nei suoi confronti" (ordinanza n. 267 del 1990); che tali pronuncie si pongono lungo una linea consolidata da ripetute affermazioni di manifesta infondatezza (n. 519 del 1991; n. 178 del 1990; nn. 246 e 184 del 1989; nn. 591, 207, 108 e 48 del 1988; n. 544 del 1987), né la Corte remittente prospetta profili nuovi di valutazione; che la tutela del coniuge, componente il nucleo familiare e, pertanto, soggetto passivo del tributo al pari del rappresentante processuale della famiglia, non è misconosciuta (art. 3 della Costituzione) né compressa (art. 24 della Costituzione) per effetto della mancata previa notifica dell'atto di accertamento e del provvedimento di applicazione delle pene pecuniarie in considerazione della riconosciuta possibilità di impugnare l'avviso di mora e di svolgere, in quella sede, ogni difesa diretta;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 112, 115 e 117 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (Testo unico per la finanza locale), nella parte in cui non prevedono che gli atti di rettifica e di accertamento dell'imposta di famiglia siano notificati, oltre che al capo famiglia, anche a tutti gli altri componenti il nucleo familiare, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1992. Il presidente: CORASANITI Il redattore: GUIZZI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 1° aprile 1992. Il cancelliere: DI PAOLA

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