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Sez. L, Sentenza n. 1010 del 05/02/1983 (Rv. 425777 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RIUNIONE DI PROCEDIMENTI - OBBLIGO ANCHE SOLO PER IDENTITÀ DI QUESTIONE - INOSSERVANZA - NULLITÀ ESTESA AGLI ATTI SUCCESSIVI - ESCLUSIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO DI ESCLUDERE LA RIPETIZIONE DELLE SPESE SUPERFLUE E/O DI COMPENSARE LE SPESE TRA LE PARTI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425777-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RIUNIONE DI PROCEDIMENTI - OBBLIGO ANCHE SOLO PER IDENTITÀ DI QUESTIONE - INOSSERVANZA - NULLITÀ ESTESA AGLI ATTI SUCCESSIVI - ESCLUSIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO DI ESCLUDERE LA RIPETIZIONE DELLE SPESE SUPERFLUE E/O DI COMPENSARE LE SPESE TRA LE PARTI - SUSSISTENZA.*

L'inosservanza della norma dell'art. 151 disp. Att. Cod. proc. civ., che prevede l'obbligatorietà della riunione dei procedimenti connessi anche solo per identità di questione, pur non essendo prevista dalla legge come nullità processuale estesa agli Atti successivi, rientra nell'ampio novero delle circostanze e dei giusti motivi, alla ricorrenza dei quali è subordinato l'Esercizio dei poteri discrezionali, attribuiti al giudice di secondo grado (investito dell'autonomo potere-dovere di procedere direttamente anche alla liquidazione delle spese del procedimento di primo grado), di escludere la ripetizione delle spese superflue e/o di compensare, nella misura ritenuta equa, le spese tra le parti, ai sensi, rispettivamente del primo e del secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ.. (V 4908/81, mass n 415649; (V 3598/79, mass n 400010; (V 2307/76, mass n 381106).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 151, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 151 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)