Sez. 1, Sentenza n. 5513 del 03/05/2000 (Rv. 536091 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Pendenza di giudizio di revocazione - Rapporti con il ricorso per cassazione - Priorità sul ricorso per cassazione contro la sentenza di merito - Insussistenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE
La pendenza del giudizio di revocazione contro la sentenza di merito non è di ostacolo, alla luce dell'art. 398 cod.proc.civ., come modificato dall'art. 68 legge 26 novembre 1990 n. 353, alla trattazione del ricorso per cassazione contro la sentenza di merito, essendovi completa autonomia tra il giudizio di cassazione e quello per revocazione, almeno finché il giudice investito di quest'ultima non ritenga di sospendere i termini per la proposizione del primo o il procedimento di cassazione stesso, tanto più qualora tra le due cause non sussista interferenza di questioni (fattispecie in cui il ricorso per cassazione verteva sull'identificazione del criterio di determinazione dell'indennità di esproprio, se quello proprio delle aree edificabili o quello delle aree agricole, mentre il giudizio di revocazione, anch'esso pendente in sede di legittimità, ma non in discussione, atteneva alla concreta determinazione del valore agricolo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 68, Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)