Sez. 1, Sentenza n. 12422 del 23/08/2002 (Rv. 557041 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Pendenza del giudizio di revocazione - Rapporti con il ricorso per cassazione - Effetto sospensivo "ipso iure" dell'impugnazione revocatoria - Esclusione - Conseguenze - Ricorso per cassazione proposto oltre il termine annuale di decadenza ex art. 327 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 398 cod. proc. civ. (nel testo novellato dalla L. 353/1990, in vigore dal I gennaio 1993), la proposizione dell'impugnazione di una sentenza per revocazione non ha (più) effetto sospensivo "ispo iure", detta sospensione potendo, per converso, conseguire solo ad un apposito provvedimento all'uopo adottato (ricorrendone le condizioni di legge) dal giudice della revocazione, con conseguente inammissibilità dell'eventuale ricorso per cassazione proposto, nelle more del giudizio di revocazione, avverso la medesima sentenza e notificato alla controparte oltre il termine annuale di decadenza di cui all'all'art. 327 del codice di rito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)