Sez. L, Sentenza n. 12693 del 20/07/2012 (Rv. 623276 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - GRAVIDANZA | Rapporto di lavoro irregolare - Lavoratrice in stato di gravidanza illegittimamente licenziata - Diritto alle retribuzioni successive alla cessazione del rapporto - Sussistenza - Condizioni - Invio della certificazione medica al datore di lavoro già edotto della gravidanza - Necessità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - GRAVIDANZA
Nel rapporto di lavoro irregolare, la lavoratrice in stato di gravidanza o puerperio, licenziata nonostante il divieto di legge, ha diritto alle retribuzioni successive alla data di effettiva cessazione del rapporto, indipendentemente dall'invio della relativa certificazione medica, ove il datore di lavoro abbia avuto comunque conoscenza dello stato di gravidanza.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST., DPR 25/11/1976 num. 1026 art. 4, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)