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Sez. L, Sentenza n. 16505 del 21/08/2004 (Rv. 576054 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO | Gravidanza - Puerperio - Licenziamento intimato nel periodo di divieto - Nullità- Presentazione della relativa certificazione al datore di lavoro - Impugnativa del licenziamento - Configurabilità - Esclusione - Funzione probatoria - Conseguenze - Libertà di forme.
Stato
decisa il 2004-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576054-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO

Il licenziamento di una lavoratrice nel periodo di gravidanza e puerperio, contro il divieto di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è nullo, salvi i casi di cui al terzo comma dello stesso articolo e dell'ulteriore caso d'esito negativo della prova, introdotto con la sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 1996. Ne consegue che il termine dei 90 giorni, fissato da detta norma per rendere edotto il datore di lavoro dello stato di gravidanza o di puerperio della lavoratrice licenziata mediante presentazione di idonea certificazione, non costituisce un termine di impugnativa del licenziamento, ma risponde ad una mera funzione probatoria, che può essere assolta anche con mezzi diversi, atteso che il regime della nullità del licenziamento della lavoratrice madre è quello generale di cui all'art. 1422 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1422, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST., DPR 25/11/1976 num. 1026 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)