Sez. 3, Sentenza n. 38271 del 25/09/2007 Ud. (dep. 17/10/2007) Rv. 237829 - 01
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Ritenute previdenziali ed assistenziali - Omesso versamento - Pagamento della retribuzione - Onere della prova - Modalità - Individuazione.
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, comma primo bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. con modd. in L. 11 novembre 1983, n. 638), ai fini della configurabilità del reato è necessaria la prova del materiale esborso, anche in nero, della retribuzione. (In motivazione la Corte ha precisato che il relativo onere probatorio grava sulla pubblica accusa, che può assolverlo sia mediante il ricorso a prove documentali che testimoniali ovvero attraverso il ricorso alla prova indiziaria).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1938 num. 638, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)