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Sez. 3, Sentenza n. 46734 del 14/10/2004 Ud. (dep. 02/12/2004) Rv. 230423 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Ritenute previdenziali ed assistenziali - Omesso versamento - Reato di cui all'art. 2 legge n. 638 del 1983 - Pagamento della relativa retribuzione al lavoratore - Necessario alla configurabilità del reato - Prova del mancato pagamento della retribuzione - Onere del datore di lavoro.
Stato
decisa il 2004-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230423-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti non è configurabile in assenza del materiale esborso delle relative somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione. Peraltro, poiché la prestazione di lavoro subordinato deve essere retribuita, spetta al datore di lavoro che assuma di non avere pagato i dipendenti fornire la relativa prova o, quanto meno, dedurre la relativa circostanza.

Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 art. 2 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)