Sez. 1, Sentenza n. 5966 del 22/06/1994 (Rv. 487147 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - In genere | Termine a ritroso per l'esperimento dell'azione - Decorrenza dalla data del decreto d'ammissione all'amministrazione controllata e non da quella della successiva dichiarazione di fallimento - Ammissibilità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - In genere
Nell'ipotesi di successione della procedura di fallimento a quella di amministrazione controllata, il termine a ritroso per l'esperimento dell'azione revocatoria di cui all'art. 67 comma secondo, legge fall. decorre dalla data del decreto di ammissione all'amministrazione controllata e non da quella della dichiarazione di fallimento, atteso che la situazione di temporanea difficoltà che l'imprenditore denuncia con la richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata equivale sostanzialmente allo stato di insolvenza di cui all'art. 5 legge fall. e che l'unico elemento differenziale - costituito, per l'amministrazione controllata, dalla prospettiva di un'evoluzione favorevole della situazione di difficoltà a seguito della concessione di una moratoria da parte della maggioranza dei creditori - viene meno nel caso di mancata realizzazione del risanamento dell'impresa.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST., Legge Falliment. art. 193 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 193 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)