Sez. 1, Sentenza n. 5858 del 14/06/1999 (Rv. 527414 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - STATO D'INSOLVENZA - ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO - EFFETTI | Provvedimento di liquidazione coatta amministrativa - Adozione dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza - Decorso del termine del c.d. periodo sospetto ai fini delle azioni revocatorie fallimentari - Momento della dichiarazione dello stato di insolvenza - Idoneità - Sussistenza - Momento successivo dell'adozione del provvedimento - Idoneità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - STATO D'INSOLVENZA - ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO - EFFETTI
Nella liquidazione coatta amministrativa il periodo sospetto per l'esercizio delle azioni revocatorie fallimentari proponibili ai sensi del combinato disposto degli artt. 203 e 67 legge fallimentare, allorquando la dichiarazione dello stato di insolvenza preceda l'adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa, deve essere computato a ritroso a decorrere dal momento nel quale è intervenuta la dichiarazione dello stato di insolvenza e non invece dal momento dell'adozione di detto provvedimento, poiché l'art. 203, laddove dice applicabili le disposizioni in ordine alle revocatorie "dalla data del provvedimento che ordini la liquidazione" deve essere interpretato nel senso che da tale momento quelle azioni divengono esperibili, essendo stato nominato il commissario liquidatore, in precedenza non esistente, e non già nel senso che da quel momento si calcola il periodo sospetto.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 203 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 203 CORTE COST., Legge Falliment. art. 202 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 202 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 195 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 195 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)