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Sez. L, Sentenza n. 2211 del 02/03/1987 (Rv. 451446 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA - INDENNITÀ DI TRASFERTA E INDENNITÀ CORRISPOSTA AI COSIDDETTI TRASFERTISTI - ASSOGGETTABILITÀ A CONTRIBUZIONE ASSICURATIVA OBBLIGATORIA NELLA TOTALITÀ O NELLA METÀ - CONDIZIONI RISPETTIVE.*
Stato
decisa il 1987-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451446-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA - INDENNITÀ DI TRASFERTA E INDENNITÀ CORRISPOSTA AI COSIDDETTI TRASFERTISTI - ASSOGGETTABILITÀ A CONTRIBUZIONE ASSICURATIVA OBBLIGATORIA NELLA TOTALITÀ O NELLA METÀ - CONDIZIONI RISPETTIVE.*

La trasferta - la cui indennità, ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, è compresa nella retribuzione imponibile ai fini contributivi nella misura del cinquanta per cento - postula la predeterminazione di un luogo fisso dell'attività lavorativa ed un provvisorio mutamento del luogo stesso, in base a scelte imprenditoriali di carattere contingente. Pertanto, con riguardo all'indennità corrisposta ai cosiddetti trasfertisti, cioè ai dipendenti che prestino ripetutamente la propria opera fuori Sede, deve affermarsi l'integrale assoggettamento a contribuzione, qualora, alla stregua sia dell'interpretazione della volontà negoziale che di ogni concreta vicenda del rapporto, risulti che il contratto abbia a specifico oggetto l'effettuazione di prestazioni esterne, sicché detto emolumento si correli nella sua totalità alla causa tipica e normale del rapporto, mentre resta invece configurabile l'eccezione prevista dalla citata norma ove il lavoro esterno e la corrispondente indennità, indipendentemente dalla loro frequenza, si pongano come deroghe occasionali rispetto alla prevista assegnazione del dipendente ad una determinata Sede ed alla fissazione della retribuzione per l'attività prestata presso la Sede stessa. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla S.C. - aveva ritenuto assoggettabile a contribuzione nella misura del cinquanta per cento, anziché per l'intero importo, la cosiddetta indennità di zona corrisposta in via forfettaria ai lavoratori esterni - montatori, manutentori e riparatori - continuamente impegnati fuori della Sede della ditta ma entro la cinta cittadina). (Conf 3292/85, mass n 440958, seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)