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Sez. L, Sentenza n. 2306 del 20/03/1990 (Rv. 466064 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - INDENNITÀ CORRISPOSTA AI TRASFERTISTI - INTEGRALE ASSOGGETTABILITÀ A CONTRIBUZIONE - CONDIZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466064-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - INDENNITÀ CORRISPOSTA AI TRASFERTISTI - INTEGRALE ASSOGGETTABILITÀ A CONTRIBUZIONE - CONDIZIONE - LIMITI.*

La trasferta - la cui indennità, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 è compresa nella retribuzione imponibile ai fini contributivi nella misura del 50 per cento - postula la predeterminazione di un luogo fisso dell'attività lavorativa ed un provvisorio mutamento del luogo stesso in base a scelte imprenditoriali di carattere contingente. Pertanto, con riguardo all'indennità corrisposta ai cosiddetti trasfertisti, cioè ai dipendenti che prestino ripetutamente la propria opera fuori Sede, deve affermarsi l'integrale assoggettamento a contribuzione, qualora, alla stregua non solo dell'interpretazione della volontà negoziale, ma anche di ogni concreta vicenda del rapporto, risulti che il contratto abbia a specifico oggetto l'effettuazione di prestazioni esterne, sicché detto emolumento si correli nella sua totalità alla causa tipica e normale del rapporto, mentre resta configurabile l'eccezione di cui alla citata norma ove il lavoro esterno e le corrispondenti indennità, indipendentemente dalla loro frequenza, si pongano come deroghe occasionali rispetto alla prevista assegnazione del dipendente ad una determinata Sede (non necessariamente coincidente con quella dell'impresa o di una sua unità produttiva, ma ravvisabile altresì con riferimento ad un determinato ambito territoriale, quale, ad esempio, la cinta urbana) ed alla fissazione della retribuzione per l'attività prestata presso la Sede stessa. (V 2211/87, mass n 451446; (V 3292/85, mass n 440958).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)