Sez. 3, Sentenza n. 11000 del 17/01/1975 Ud. (dep. 26/11/1975) Rv. 131265 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - SENTENZA ASSOLUTORIA - RICORSO IN CASSAZIONE DELLA PARTE CIVILE - AMMISSIBILITA - PRONUNCIA DI ACCOGLIMENTO DELLA CASSAZIONE - RINVIO AL GIUDICE CIVILE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - SENTENZA ASSOLUTORIA - RICORSO IN CASSAZIONE DELLA PARTE CIVILE - AMMISSIBILITA - PRONUNCIA DI ACCOGLIMENTO DELLA CASSAZIONE - RINVIO AL GIUDICE CIVILE.*
A seguito delle decisioni n 1 del 1970 e n 29 del 1972 della Corte costituzionale, che hanno dichiarato la parziale illegittimita costituzionale degli artt 23 e 195 del codice di procedura, nella parte in cui prevedono limiti, per la parte civile, alla proposizione del ricorso per Cassazione contro le Disposizioni della sentenza penale relative agli interessi civili, la parte civile ha il diritto autonomo e indipendente di far proseguire in Cassazione il giudizio penale, anche quando, agli effetti penali, la sentenza del giudice di merito sia divenuta irrevocabile ed anche quando nel merito il giudizio sia stato definito con sentenza di assoluzione dell'imputato o con altra formula liberatoria. In tal caso il giudizio penale prosegue fino a quando la Corte di Cassazione, legittimamente e regolarmente sollecitata dalla parte civile, avra adempiuto i suoi compiti istituzionali in base all'art 524 del codice di procedura rinviando poi, nel caso di accoglimento, al giudice civile.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)