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Sez. 1, Sentenza n. 7975 del 26/03/1982 Ud. (dep. 20/09/1982) Rv. 155073 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - DIRITTO AUTONOMO DI IMPUGNAZIONE - FINALITÀ.*
Stato
decisa il 1982-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155073-01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - DIRITTO AUTONOMO DI IMPUGNAZIONE - FINALITÀ.*

A seguito della dichiarata - in parte - illegittimità costituzionale degli artt. 195 e 23 cod. proc. pen. in virtù della sentenza n. 1 del 1970 e n. 29 del 1972 della Corte costituzionale la parte civile è legittimata a far proseguire il giudizio in Sede penale, anche in Mancanza di impugnazione dell'imputato o del P.m., al fine di ottenere una modifica, ai soli effetti privatistici, delle statuizioni del giudice penale, divenute, invece, penalmente irrevocabili. (V mass n 152443; (V mass n 140220; (V mass n 138750; (V mass n 138075; (V mass n 133910; (V mass n 132914; (V mass n 131265; (V mass n 128995 - Sezioni Unite).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)