Sez. 5, Ordinanza n. 11107 del 24/04/2024 (Rv. 671077-01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP | Presupposto della "autonoma organizzazione" - Ricorrenza - Condizioni - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP
In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto della "autonoma organizzazione" richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto l'assoggettabilità alla imposta del contribuente, svolgente attività di consulente finanziario con beni strumentali aventi scarso valore e nessun costo per lavoro dipendente).
Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)