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Sez. 5, Ordinanza n. 26702 del 14/10/2024 (Rv. 672495-01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP | Esercizio di attività professionale nell'ambito di struttura da altri organizzata - Presupposto dell'autonoma organizzazione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672495-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP

In tema di IRAP, l'esercizio di un'attività professionale nell'ambito dell'organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio non realizza il presupposto impositivo costituito dall'autonoma organizzazione, poiché è necessario che la struttura faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, ma anche sotto i profili organizzativi, non essendo invece soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisce come compenso per le attività svolte all'interno di una struttura da altri organizzata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la

sentenza impugnata, che aveva ritenuto soggetti ad IRAP i compensi percepiti da un commercialista, per le attività svolte avvalendosi dell'apparato strumentale della committente società di revisione, di cui era socio).

Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 5 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)