Sez. 4, Sentenza n. 15187 del 08/04/2015 Ud. (dep. 13/04/2015) Rv. 263154 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Prova dello stato di ebbrezza - Esito positivo dell'alcoltest - Rilevanza - Prova contraria - Onere dell'imputato - Assunzione di farmaci influenti sull'esito dell'alcotest - Mera allegazione - Irrilevanza.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL
In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcotest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria, che non può consistere nella mera allegazione di certificazione medica attestante l'assunzione di farmaci idonei ad influenzare l'esito del test, quando tale certificazione sia sfornita di riscontri probatori in ordine sia all'effettiva assunzione del farmaco sia alla concreta riconducibilità del rilevato tasso alcolemico a detta assunzione.
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)