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Sez. 4, Sentenza n. 17463 del 24/03/2011 Ud. (dep. 05/05/2011) Rv. 250324 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Prova dello stato di ebbrezza - Esito positivo dell'alcoltest - Rilevanza - Prova contraria - Onere dell'imputato - Mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell'apparecchio - Insufficienza.
Stato
decisa il 2011-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250324-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL

In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell'apparecchio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 379 Reg. esec. Cod. strada si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere adoperati ed omologati, ma non prevede alcun divieto la cui violazione determini l'inutilizzabilità delle prove acquisite).

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 379)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)