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Sez. 5, Sentenza n. 3197 del 19/12/1975 Ud. (dep. 09/03/1976) Rv. 132725 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - REATO ISTANTANEO - ACCORDI FRA EMITTENTE E PRENDITORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/132725-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - REATO ISTANTANEO - ACCORDI FRA EMITTENTE E PRENDITORE - IRRILEVANZA.*

Il reato di emissione di assegni a vuoto e istantaneo e si consuma nel momento in cui l'assegno viene emesso, sicche gli eventuali accordi fra emittente e prenditore non possono in alcun modo derogare alla disciplina legislativa, diretta alla tutela della funzione economica (mezzo di pagamento) e della sicurezza nella circolazione dei titoli di credito.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)