Sez. 5, Sentenza n. 3197 del 19/12/1975 Ud. (dep. 09/03/1976) Rv. 132725 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - REATO ISTANTANEO - ACCORDI FRA EMITTENTE E PRENDITORE - IRRILEVANZA.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - REATO ISTANTANEO - ACCORDI FRA EMITTENTE E PRENDITORE - IRRILEVANZA.*
Il reato di emissione di assegni a vuoto e istantaneo e si consuma nel momento in cui l'assegno viene emesso, sicche gli eventuali accordi fra emittente e prenditore non possono in alcun modo derogare alla disciplina legislativa, diretta alla tutela della funzione economica (mezzo di pagamento) e della sicurezza nella circolazione dei titoli di credito.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)