Sez. 5, Sentenza n. 7073 del 22/03/1978 Ud. (dep. 07/06/1978) Rv. 139253 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - RILASCIO A TITOLO DI GARANZIA - IRRILEVANZA.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - RILASCIO A TITOLO DI GARANZIA - IRRILEVANZA.*
Il fatto che un assegno sia stato emesso a titolo di garanzia non fa venir meno il carattere formale del titolo, destinato per sua natura alla circolazione. Gli eventuali accordi fra emittente e prenditore non possono infatti derogare alla disciplina legislativa, ispirata dall'interesse pubblico di tutelare la funzione economica e la sicurezza della circolazione dei titoli di credito. Non puo quindi costituire esimente, per il reato di emissione di assegno a vuoto, l'aver rilasciato l'assegno a scopo di garanzia, essendo sufficiente ad integrare il reato in esame la semplice emissione, anche colposa, di assegni senza l'esistenza di fondi presso il trattario. (Conf mass n 135653; (Conf mass n 132725).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)