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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 157 del 1997

Decisione
decisa il 1997-05-21, depositata il 1997-05-29
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:157
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 23266

  • Reato in genere
  • Reati previsti dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia
  • Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi
  • Inapplicabilità nel caso in cui per detti reati sia prevista una pena detentiva non alternativa a quella pecuniaria
  • Dedotta violazione dell'art. 3 Cost.
  • Questione già dichiarata non fondata
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Manifesta infondatezza della questione, già dichiarata non fondata. - S. n. 145/97. red.: G. Leo

Norme impugnate

  • art. 60 legge 24 novembre 1981, n. 689

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con ordinanze emesse il 20 giugno 1996 dal pretore di Belluno, sezione distaccata di Feltre, il 14 novembre 1996 dal pretore di Savona, sezione distaccata di Cairo Montenotte ed il 15 novembre 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pisa, rispettivamente iscritte al n. 1144 del registro ordinanze 1996 ed ai nn. 6 e 15 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1996 e n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1997. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice relatore Giuliano Vassalli.
punto 1
Ritenuto che il pretore di Belluno - sezione distaccata di Feltre, con ordinanza del 20 giugno 1996, il pretore di Savona - sezione distaccata di Cairo Montenotte, con ordinanza del 14 novembre 1996, e il giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pisa, con ordinanza del 15 novembre 1996, hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi per i reati previsti dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia quando per detti reati la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria; che nei primi due giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile e, comunque, infondata.
punto 2
Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano un'identica questione e che i relativi giudizi vanno, dunque, riuniti; che questa Corte con sentenza n. 145 del 1997 ha dichiarato non fondata la medesima questione e che i giudici a quibus non adducono argomenti nuovi o diversi da quelli già esaminati.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Belluno - sezione distaccata di Feltre, dal pretore di Savona - sezione distaccata di Cairo Montenotte e dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pisa con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1997 Il Presidente: Granata Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 29 maggio 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze