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Sez. 3, Sentenza n. 5919 del 23/04/2002 (Rv. 553962 - 01)

LOCAZIONE - DISDETTA | Disdetta del locatore alla prima scadenza ex art. 11 D.L. n. 333/1992 conv. nella legge n. 359/1992 - Demolizione o trasformazione dell'immobile - Permanenza del conduttore nell'immobile - Ostacolo alla esecuzione dei lavori - Accertamento - Criteri.
Stato
decisa il 2002-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553962-01

LOCAZIONE - DISDETTA

La permanenza del conduttore nell'immobile che, costituendo impedimento all'esecuzione dei lavori previsti dall'art. 59, primo comma, n. 3, della legge 27 luglio 1978, n. 392, consente al locatore, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (conv., con modif., nella legge 8 agosto 1992, n. 359), la disdetta del contratto di locazione alla prima scadenza, va intesa nel senso che la stessa sia di ostacolo al normale svolgimento dei lavori o costringa il locatore a sopportare l'onere di spese straordinarie per eliminare eventuali rischi agli inquilini, ovvero un apprezzabile aumento dei costi comunque connesso alla presenza del conduttore.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 11 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)