Sez. 3, Sentenza n. 3443 del 21/07/1989 (Rv. 463445 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - RECESSO DEL LOCATORE - CASI - DEMOLIZIONE O TRASFORMAZIONE DELL'IMMOBILE - PERMANENZA DEL CONDUTTORE NELL'IMMOBILE - OSTACOLO ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - RECESSO DEL LOCATORE - CASI - DEMOLIZIONE O TRASFORMAZIONE DELL'IMMOBILE - PERMANENZA DEL CONDUTTORE NELL'IMMOBILE - OSTACOLO ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
La permanenza del conduttore nell'immobile che, costituendo impedimento all'esecuzione dei lavori previsti dall'art. 59 n. 3 della legge 27 luglio 1978 n. 392, consente il recesso del locatore dal contratto di locazione, va intesa nel senso che essa sia di ostacolo al normale svolgimento dei lavori o costringa il locatore a sopportare l'Onere di spese straordinarie per eliminare eventuali rischi agli inquilini ovvero un apprezzabile aumento del costo dei lavori, comunque connesso alla presenza dei conduttori. (Conf 1217/88, mass n 457424; (Conf 4610/85, mass n 442066; (Conf 4709/84, mass n 436607).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)